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Notizie da Reggio Calabria

La ‘ndrangheta del Mandamento Ionico a Locri. Rese note le motivazioni FOTO

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«I dati rendono evidente che la ‘ndrangheta del Mandamento Ionico, unita sotto l’autorità della Provincia e del Crimine, operasse in piena sinergia, e le armi reperite da un gruppo criminale divenivano a disposizione della mafia della zona tirrenica, così come di quella jonica senza soluzione di continuità tra i clan mafiosi aderenti al maggior sodalizio già nei processi “Il Crimine” ed “Infinito” individuati».

È uno dei punti fermi della motivazione del processo di appello del filone dell’abbreviato depositata nei giorni scorsi. In 1371 pagine i giudici della Corte di appello di Reggio Calabria confermano in gran parte il quadro probatorio emerso dalle indagini coordinate dalla Procura Distrettuale antimafia di Reggio Calabria che nel luglio 2017 ha portato all’arresto di 168 persone a seguito dell’operazione eseguita dai Carabinieri del Ros sulla scia dell’operazione “Reale” e sulle dinamiche sfociate in diverse informative tra le quali “Eirene” e “Blu Notte” che coinvolgono diverse realtà territoriali provinciali reggine. Nel maxi processo che si è definito con il rito alternato su 33 imputati sono state comminate 29 condanne, seppur con pene riformate rispetto a quelle disposte dal gup distrettuale in prima battuta, e quattro assoluzioni piene.
Sul fronte dell’accusa di associazione per delinquere di stampo mafioso i magistrati reggini hanno riconosciuto la sussistenza dell’aggravante delle armi e, per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, hanno ritenuto che «ogni qual volta che sia stata raggiunta la prova piena del ruolo partecipativo degli affiliati al sodalizio ogni qual volta è emerso il loro contributo alla compagine associativa in via stabile e continuativa, non sarà possibile applicare un trattamento sanzionatorio differente a seconda di quale sia l’epoca di ultima manifestazione della adesione al sodalizio, ma dovrà per tutti applicarsi il trattamento sanzionatorio previsto all’epoca di contestazione della permanenza, essendo rimessa al singolo impugnante la dimostrazione che, già prima della propria carcerazione avvenuta per questi fatti nel 2017, egli si sia dissociato o abbia smesso di restare a disposizione della cosca per le attività del sodalizio».

Leggi l’articolo completo sull’edizione cartacea di Gazzetta del Sud – Reggio 

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Fonte reggio.gazzettadelsud.it 2023-02-09 02:32:41

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