Il Tribunale amministrativo
regionale per la Calabria ha dichiarato inammissibile “per
difetto relativo di giurisdizione” il ricorso della Regione
Calabria contro l’Ufficio centrale regionale per il Referendum
presso la Corte di Appello di Catanzaro, che, accogliendo la
richiesta di sette consiglieri regionali, aveva dato il via
libera allo svolgimento del referendum per confermare le
modifiche allo Statuto regionale che introducono la figura di
due sottosegretari alla presidenza della giunta. Nelle more
della decisione del Tar giunta oggi, il presidente della Regione
Calabria Roberto Occhiuto ha indetto il referendum per il 29
novembre.
Il Tar, è scritto nel provvedimento, “trova convincente la
ricostruzione per cui nel contesto dell’iter di indizione del
referendum popolare sulle modifiche allo Statuto non vi siano
che posizioni di diritto soggettivo pubblico, non rilevandosi,
né sul piano soggettivo, né su quello oggettivo, l’esercizio di
poteri amministrativi”. Pertanto, “il giudice dotato di
giurisdizione è il giudice ordinario. Non spetta a questo
Tribunale individuare in concreto il giudice ordinario
competente, né lo strumento specifico di tutela. Si tratta,
infatti, di questioni che rientrano nel demanio esclusivo del
diverso plesso giurisdizionale cui è attribuita la
giurisdizione”.
In conclusione, per i giudici del Tar Calabria, il ricorso
deve “essere dichiarato inammissibile per difetto (relativo) di
giurisdizione, salva la possibilità di riproposizione
dell’azione davanti al competente giudice ordinario”.
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Fonte www.ansa.it 2026-09-11 11:52:34

