
Sotto la lente della Corte costituzionale torna la regione Toscana. Sul ‘banco degli imputati’ stavolta la complessa legge 61/2024, anche detta Testo Unico del Turismo, impugnato dalla presidenza del Consiglio dei ministri lo scorso 10 marzo e relazionato nel corso dell’udienza pubblica dai giudici Pitruzzella e Sandulli.
La Legge, che introduce una serie di disposizioni volte a regolamentare il settore turistico, con particolare riferimento alle strutture alberghiere, extra alberghiere e alla locazione turistica breve, “incide in modo puntuale e limitativo notevolmente sugli affitti brevi, quella che è ormai una attività generalizzata sul territorio nazionale: il disporre diversamente di una attività privata facendone una attività turistica”, ha detto intervenendo per lo Stato l’avvocato Gabriella Mangia. “L’articolo 22 (che impone tra l’altro che un bene con uso residenziale debba cambiare obbligatoriamente destinazione d’uso per potere essere usato per attività ricettiva e che i comuni possano stabilire limiti ridotti rispetto alla stessa legge – ndr) è una delega in bianco”.
“La legge Toscana si occupa di vari aspetti senza considerare la necessità di una uniformità nazionale – prosegue – Individua una disciplina generale mettendo sotto la voce turismo quanto in realtà per molti aspetti turismo non è, perché riguarda soprattutto la tutela della concorrenza e dell’ordinamento civile e perché incide sulla attività privata in modo settoriale e limitato alla regione Toscana senza preoccuparsi che questo tipo di regolamentazione dovrebbe avere una portata di carattere nazionale, per evitare disparità di trattamento sui territori, in merito a qualcosa di ormai radicato che necessita di una disciplina di carattere unitario”.
“Ricordo la sentenza di ieri”, cita l’avvocatura di Stato con riferimento alla pronuncia n.143 in cui la Corte ha dichiarato l’illegittimità di una norma della Regione…
Fonte www.adnkronos.com 2025-10-08 13:49:47

