
Riflettori accesi a Palazzo della Consulta sul no al riconoscimento senza alcun limite della cittadinanza italiana ai discendenti nati all’estero da cittadini italiani, impresso dai giudici del Tribunale di Bologna, Roma, Milano e Firenze in 4 distinte ordinanze all’attenzione della Corte costituzionale e acquisito dal Decreto legge del 28 marzo 2025 n.36, cosìddetto Decreto Tajani, intervenuto restrittivamente sul riconoscimento della cittadinanza per discendenza previsto dalle norme precedenti, l’articolo 4 del Codice Civile del 1865 (Regio Decreto del 25/06/1865, n. 2358), l’articolo 1 della Legge del 13/06/1912, n. 555 e l’articolo 1, in particolare il comma 1, lettera a), della Legge del 05/02/1992, n. 91.
Nel corso dell’udienza pubblica, assente l’avvocatura di Stato, la giudice costituzionale Emanuela Navarretta in qualità di relatrice ha illustrato alla Corte i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dai giudici rimettenti, relativamente a casi di domande di accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis di persone che sono nate e residenti e cittadini dell’Uruguay (tribunale di Milano) e del Brasile (altri giudizi) e che vantano ascendenti cittadini italiani nati o deceduti dopo il 1861, i quali hanno trasmesso senza interruzione la cittadinanza italiana ai loro discendenti. Minimo comune denominatore delle 4 ordinanze la contestazione alla trasmissione senza alcun limite prevista dalle norme antecedenti il Decreto Tajani.“In tutti e 4 i giudizi viene motivata la rilevanza delle questioni adducendo che i richiedenti non avrebbero altro vincolo con l’Ialia se non quello del iuris sanguinis”, riferise Navarretta.
“Per sanare il vulnus il tribunale di Bologna prospetta quale ragionevole punto di equilibrio il limite di due generazioni, salvo la prova che uno degli ascendenti o la persona interessata abbia vissuto in Italia per almeno due anni; o in…
Fonte www.adnkronos.com 2025-06-24 13:19:22

