Altolà al Codice rosso da Palazzo della Consulta. I giudici costituzionali con la sentenza numero 83 hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 583 quinquies del Codice penale, introdotto dalla Legge 19 luglio 2019 n. 69 (Codice rosso), che in tema di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, trasformava l’ipotesi di reato prevista dall’articolo 583, comma 2 numero 4, di lesione gravissima al viso punita come circostanza aggravante da 6 a 12 anni, in una ipotesi autonoma, punita da 8 a 14 anni, con effetto di impedire il bilanciamento della pena con eventuali circostanze attenuanti.
In particolare, il primo comma dell’articolo 583-quinquies è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata – reclusione da otto a quattordici anni – sia diminuita, in misura non eccedente un terzo, quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità; il secondo comma dello stesso articolo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui stabilisce che la condanna o il patteggiamento per il reato in questione comporta l’interdizione automatica e perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno, anziché prevedere che tale pena accessoria sia applicabile facoltativamente dal giudice, in base agli ordinari criteri discrezionali e nel rispetto del limite legale di durata massima di dieci anni.
Accogliendo le censure sollevate dai Giudici dell’udienza preliminare dei Tribunali di Taranto, Bergamo e Catania riguardo al primo comma dell’articolo 583-quinquies, la Corte ha riscontrato la violazione degli articoli 3 e 27, commi primo e terzo, della Costituzione, quanto ai principi di…
Fonte www.adnkronos.com 2025-06-20 13:51:23